Il regolamento (CE) n. 853/2004:

L’ambito alimentare è regolamentata dal regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce le norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. È un obiettivo fondamentale del pacchetto igiene della legislazione dell’Unione europea relativa ai prodotti alimentari del 2004.

In base al regolamento, per «operatore del settore alimentare» si intende la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo.

Le sanzioni sono previste all’art. 6 del suddetto regolamento. Vediamo i dettagli:

  1. Arresto da sei mesi ad un anno o con ammenda fino a euro 150.000: chi effettua attività di macellazione di animali, di produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali riconosciuti.
  2. Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000: chi effettua attività in stabilimenti diversi da quelli riconosciuti o le effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato.
  3. Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o da euro 500 a euro 3.000: chi esegue una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti quando la registrazione è sospesa o revocata.
  4. Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500: chi non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell’allegato I al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004.
  5. Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000: chi non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui all’allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004.
  6. Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000: l’operatore del settore alimentare operante che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP. Stessa sanzione nel caso in cui l’autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure o la mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte.
  7. Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000: l’operatore del settore alimentare che, pur in possesso di riconoscimento, omette di indicare sull’etichetta del prodotto alimentare di origine animale il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione.
  8. Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000 per ogni lotto di carne non bollato.

Sanzioni molluschi bivalvi vivi:

Sanzioni molluschi bivalvi vivi

Il regolamento prevede dei commi specifici per quanto riguarda i molluschi bivalvi:

  1. Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000: per chi trasporta lotti di molluschi bivalvi vivi senza il documento di accompagnamento o li immette sul mercato senza che gli stessi transitino per un centro di spedizione. Alla stessa sanzione sono sottoposti gli operatori che immettono sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone di produzione della classe B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione.
  2. Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000: chi immette sul mercato molluschi bivalvi vivi provenienti da una zona non classificata dalle autorità competenti.
  3. Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000: chi immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorità competenti.